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Che cos’è il Programma Annuale.
La gestione amministrativa delle scuole è regolata dal
Decreto Interministeriale 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", che
all’articolo 3 definisce il Programma Annuale:
L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un
unico documento contabile annuale (…) predisposto dal dirigente scolastico (…) e
proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di
regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al
Consiglio d'istituto o di circolo (…). La relativa delibera è adottata dal
Consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di
riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del
collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data
fissata per la deliberazione stessa.
Vediamo anche i successivi due articoli:
Art. 4: Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta
formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione
in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui
al comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
Art. 5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro
provenienza nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del
funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al
personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di
legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le
spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso
in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad
altri corsi di studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che
richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o
tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali
corsi, purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.),
confluiscono in uno specifico progetto.
Sebbene – come vedremo – la predisposizione del Programma Annuale spetti al
Dirigente Scolastico, è assai opportuno che i genitori presenti in Consiglio di
Istituto conoscano i contenuti del DI 44/2001, visto che spetta al Consiglio di
Istituto sia l’approvazione che la verifica del suo grado di attuazione.
Le competenze in tema di Programma Annuale.
Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, e proposto al
Consiglio di Istituto/Consiglio di Circolo dalla Giunta Esecutiva, che ha anche
il compito di proporre all’approvazione del CdI eventuali variazioni nel corso
dell’anno.
Il Consiglio di Istituto, che in quanto organo collegiale di governo esercita le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell’istituzione scolastica, ha il
compito di:
-
approvare il Programma Annuale entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello
di esercizio (norma difficilmente rispettabile, come vedremo, per il 2009) e
comunque improrogabilmente entro il 14 febbraio;
-
verificarne il grado di attuazione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento.
La non approvazione del Programma Annuale nei termini stabiliti comporta la
nomina di un commissario ad acta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale!
La realizzazione del Programma, e la predisposizione dei documenti necessari per
verificarne lo stato di attuazione, spettano al Dirigente Scolastico.
Sempre il DS, nella scuola secondaria superiore, predispone i “progetti”, che
come abbiamo letto nell’articolo 6 del DI 44/2001 servono a far confluire
risorse su obiettivi specifici coerenti con il POF.
Il Programma Annuale 2009 nella tempesta dei tagli.
Anzitutto, il limite previsto dalla normativa per l’approvazione del Programma
Annuale (15 dicembre) non si è potuto rispettare, in prima istanza, in virtù
dell’art. 7 del DI 44/2001:
”Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico
regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base
dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi, una dotazione certa di
risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti
all'approvazione della legge di bilancio dello Stato”.
Poiché sulla “dotazione certa di risorse finanziarie” non è giunta alcuna
indicazione in tempo utile dal Ministero e - di conseguenza - dagli USR, è
venuto meno anche il limite temporale previsto dalla normativa. Molte scuole
hanno approvato comunque il Programma entro il 15 dicembre 2008, ponendo “zero”
nelle entrate previste alla voce “Finanziamento dallo Stato”: le altre hanno
atteso fiduciose che la situazione si chiarisse.
Il Ministero tace a lungo sull’argomento, e solo il 25 novembre 2008 emette una
nota
al riguardo.
Con questa nota si garantiscono i fondi per le spese del personale, ma non per
il loro funzionamento.
Si attende a lungo una successiva nota chiarificatrice, ma al suo posto appare
(quasi per caso ed in fondo ad una nota che parla di tutt’altro), il 26 gennaio,
un invito alle istituzioni scolastiche a “procedere – ove non abbiano già
provveduto - alla predisposizione del Programma annuale 2009, fermo restando che
eventuali ulteriori assegnazioni costituiranno oggetto di variazione ai sensi
dell’art. 6 del D.I. n.44/2001.”
A questo punto – per non incorrere nel rischio del commissariamento, peraltro
remoto visto che è una condizione generalizzata – tutte le istituzioni
scolastiche provvedono a far approvare il Programma Annuale senza indicare
alcuna cifra per il funzionamento didattico.
Il 29 gennaio – un po’ troppo tardi per tutti – il MIUR invia una mail alle
istituzioni scolastiche indicando che è stata destinata ad esse una prima rata
per la gestione del personale.
Soltanto il 6 febbraio, con
questa nota del MIUR – corretta l’11 febbraio perché
nel testo le risorse disponibili sono erroneamente indicate in difetto di 400
milioni di euro, sic! - finalmente le istituzioni scolastiche possono tirare un
sospiro di sollievo e sapere che ci sono fondi disponibili anche per la gestione
ordinaria.
Si tratta esattamente di circa 746, 5 milioni di euro (491, 5 milioni per spese
di personale, 200 milioni per i contratti per le pulizie, 55 milioni per il
recupero dei debiti formativi).
Entro il 30 aprile sarà resa disponibile una ulteriore tranche per le spese di
personale.
Ogni istituzione scolastica potrà visualizzare la rata di propria competenza
attraverso una apposita funzionalità del portale web del MIUR dedicato ai
servizi per le scuole (“SIDI”).
Quindi, nella prossima (o nelle prossime) sedute del Consiglio di Istituto e di
Circolo vedremo di certo, e per fortuna, una “variazione di bilancio” che
servirà a portare nel Programma Annuale questa boccata di ossigeno.
Ma non possiamo non segnalare con allarme e preoccupazione che ancora non è
stato assegnato nemmeno un euro per il funzionamento didattico, e quella
casellina nelle voci delle entrate dovrà ancora contenere, per il momento, un
tristissimo zero.
E’ doveroso aggiungere che molte istituzioni scolastiche hanno enormi crediti
nei confronti dello Stato per l'anno 2007, che stanno compromettendo la
disponibilità della cassa: i soldi sono a bilancio, perché si tratta di un
credito esigibile, ma non sono spendibili perché non ci sono in cassa e le
istituzioni scolastiche, per legge, non possono andare in rosso in banca.
Il buco di cassa può condurre le istituzioni scolastiche con scarsa
disponibilità finanziaria a non essere in grado di fare pronte a diverse spese
non obbligatorie come tutte le attività di potenziamento dell'attività didattica
(espansione del POF o altro).
Il mistero delle risorse tagliate per le supplenze.
La Nota 3383 del 25 novembre 2008 contiene anche, a nostro avviso, un’altra
pericolosa “bomba ad orologeria” laddove si indicano i criteri per determinare
le spese per le supplenze.
Si parte dà una cifra predeterminata per ogni istituzione scolastica, e si
ammette uno sfondamento massimo del 50%:
"Le risorse finanziarie relative alle supplenze brevi e saltuarie dovranno
essere determinate, in sede di previsione, quale assegnazione base, utilizzando
i seguenti parametri: ... . A seguito di apposito monitoraggio, si provvederà
alla eventuale integrazione dell’assegnazione base, come sopra determinata, in
relazione al fabbisogno accertato e comunque entro il limite massimo del 50%
della somma corrispondente all’assegnazione base. ...
E' una novità rispetto allo scorso anno: sembra fissare un tetto rigido ai fondi
che le istituzioni scolastiche possono ricevere dal MIUR per le supplenze.
Si tratta di una Nota e non di una Circolare Ministeriale: non ha effetto
vincolante, ma ha generato un “effetto annuncio” sufficiente per preoccupare i
Dirigenti Scolastici e Amministrativi in molte scuole.
Da molti anni esiste un tetto nella quantità totale nazionale (fissato dalle
finanziarie ai tempi della Moratti e poi di Fioroni); un tetto nazionale in calo
nel tempo e difficilmente rispettabile, visto che non si può pensare di
rispettarlo non fornendo un servizio obbligatorio. Ma una clausola di
salvaguardia ha sempre salvato la situazione, garantendo la copertura in caso di
sforamento.
Se si passasse ad un tetto specifico per ogni istituzione scolastica, la
faccenda sarebbe molto più grave.
Anzitutto, uno standard imposto centralmente non può tener conto di situazioni
estremamente diverse.
Le zone disagiate, ad esempio, hanno molti precari giovani ed è assai più facile
avere prolungamenti di maternità (le maternità in quanto tali sono da due anni
pagate direttamente dal MIUR) e altre supplenze fino a fine anno; c'è anche il
problema dei distacchi (politici e sindacali?) che ovviamente variano da scuola
a scuola.
In molti casi la somma stanziabile, comprensiva del 50% in più, è un quarto o un
quinto di ciò che serve. Tra uno o due mesi molte istituzioni scolastiche
potrebbero ritrovarsi ad avere consumato il budget assegnato, e i Dirigenti
Scolastici si troveranno a dover firmare contratti ben sapendo di non avere
soldi per pagare.
I Dirigenti devono firmare perché se non lo fanno rischiano l'interruzione dei
pubblico servizio; i supplenti potrebbero comunque decidere di firmare (ben
conoscendo la situazione) per disperazione, riservandosi in seguito di agire per
vie legali.
Lo Stato finirebbe probabilmente per pagare (chissà quanto tempo dopo…) e
potrebbe agire solo disciplinarmente nei confronti dei Dirigenti Scolastici (che
sono stati messi in tale condizione dall’incoerenza dei dispositivi normativi).
Insomma, se quanto indicato nella Nota si confermasse si creerebbe una classica
situazione…all’italiana, in cui si prendono decisioni senza valutarne a fondo le
conseguenze pratiche (o demandando ad altri, come nel caso del tempo scuola
nelle iscrizioni, il compito di inventare soluzioni “creative”).
A cura a cura della Redazione Marzo 2009 |