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Febbraio 2009

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NORMATIVA - CIRCOLARE DEL 15 GENNAIO 2009 SULLE ISCRIZIONI

Come ogni anno in questo periodo, il Ministero dell'Istruzione emana una circolare a riguardo delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. La circolare di questo anno (Circolare Ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009), che si riferisce alle iscrizioni all'anno scolastico 2009/2010, presenta molte importanti novità legate all'applicazione della cosiddetta "riforma Gelmini", soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo ovvero: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La Circolare Ministeriale, pur non essendo una vera e propria legge ma solo un insieme di istruzioni impartite alle scuole, permette di capire meglio alcuni aspetti poco chiari della riforma e le conseguenze che essa avrà sulle scuole, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di organico delle stesse, elemento che condiziona pesantemente la possibilità di garantire alle famiglie i modelli scolastici richiesti in fase di iscrizione. Il passo decisivo per capire l'entità dei tagli sarà l'attribuzione dell'organico agli Istituti in marzo.
Genitori, teniamoci in allerta!

Scorriamo la C.M. e scopriamo, usando il più possibile le parole del Ministero (in corsivo), le novità.

Oggetto
Il 28 febbraio 2009 è il termine di scadenza per le iscrizioni per l'anno scolastico 2009-2010. La presente Circolare fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni … anche con riferimento … all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, - il Decreto Legge che ha anticipato buona parte della Finanziaria 2009 e che prevedeva il taglio di 7 miliardi abbondanti a carico della scuola - e al Piano Programmatico e alle relative disposizioni applicative - che mettono in atto i tagli.

Indicazioni generali
A completamento della fase delle iscrizioni e della definizione delle consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, mediante i propri organi collegiali, provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di formazione delle classi,…
Si sottolinea che i Consigli di Istituto (C.d.I.) o Circolo (C.d.C) debbono verificare o aggiornare i criteri per la formazione delle classi prime ovvero quella parte del loro regolamento utile per gestire eventuali graduatorie laddove non fosse possibile soddisfare per intero le richieste della famiglie. Da notare che la verifica viene richiesta dopo e non prima delle iscrizione; si sottolinea in questo modo che, in ordine di priorità, prima viene la disponibilità dell'organico e dopo la formazione delle classi. In altre parole i "diritti" delle famiglie ad avere un determinato modello orario vengono dopo le esigenze di contenimento della spesa del Ministero.

1. Scuola dell'infanzia

1.1 Una scuola aperta e accogliente
Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l'iscrizione alla scuola dell'infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010.
Si riammette la pratica dell'anticipo introdotta dalla riforma Moratti, prima sospesa e poi cancellata dal governo precedente.

Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli organi collegiali, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto (C.d.I.) o Circolo (C.d.C.) , sono solo sentiti ovvero possono dare il loro parere, ma esso non è vincolante. Sembra sparire la condizione necessaria dell'assenso da parte del Comune, anche se si deve verificare la disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e solo i Comuni, proprietari degli edifici, possono farla. La valutazione del Collegio dei Docenti si riferisce solo ai tempi e ai modi di applicazione.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2009.
Rimane il diritto degli iscritti non anticipati di venire prima degli anticipati; un elemento da tenere presente da parte dei rappresentanti dei genitori in C.d.I. o C.d.C..

…i Direttori degli Uffici scolastici regionali …stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi Tavoli di confronto volti ad accertare l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti.
Come detto sembra che i Comuni non possano impedire l'attuazione dell'anticipo, e vengono controllati dall'Ufficio Scolastico Regionale nel processo di verifica dell'esistenza delle condizioni oggettive per accogliere gli anticipati.

… saranno promosse iniziative volte a proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali, l'esperienza delle "sezioni primavera", …
Vengono confermate le sperimentazioni delle sezioni di bambini di 2 anni dette sezioni Primavera, ma c'è una novità significativa:
Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini - di norma non più di tre - di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Si tratta di un'ulteriore estensione sperimentale dell'anticipo a bambini di 2 anni, e non più 2 anni e mezzo, solo in alcune realtà particolarmente svantaggiate.

1.2 Orari di funzionamento

Normalmente le scuole dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.
Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie … sono costituite sezioni omogenee, secondo gli orari scelti.

L'orario normale è di 40 ore settimanali. Le sezioni part-time continuano a rimanere un opzione in più, una scelta obbligata in realtà laddove il numero di insegnanti disponibili non è sufficiente. L'orario più esteso di 50 ore settimanali diventa un'opzione per ora garantita. Occorre fare attenzione a scegliere questa opzione perché l'estensione dell'orario comporta la rinuncia alle ore di compresenza essendo l'orario di servizio degli insegnanti di 25 ore settimanali.

2. Scuola primaria

I genitori … debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010 … le scuole destinatarie dell'iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento.
Si conferma l'ormai consolidata possibilità di anticipo introdotta dalla riforma Moratti.

...
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.

Si fa notare che l'accoglimento della domanda di iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti. Rispetto alle circolari degli anni precedenti è sparito il riferimento alle domande "al di fuori del territorio di appartenenza" (C.M. per l'anno scolastico 2008/2009); sembrerebbe, quindi, che l'accettazione della domanda NON sia garantita neppure per i residenti nel territorio della scuola. Speriamo di tratti di una dimenticanza.

2.1 Il tempo-scuola

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell'offerta formativa le articolazioni dell'orario su sei o cinque giorni settimanali, nonché … la distribuzione dei rientri pomeridiani.
Nelle circolari degli anni precedenti questa formalizzazione del diritto degli Istituiti di decidere nell'ambito dell'Autonomia Scolastica questi aspetti non c'era.

Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall'art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137 … che supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell'organico assegnato. Tale modello favorisce, soprattutto nelle classi iniziali, l'unitarietà dell'insegnamento, costituisce un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza le relazioni tra scuola e famiglie.
Si tratta del modello ad "Insegnante Unico" poi ridefinito "Insegnante Prevalente" della riforma Gelmini. Sembra che il modello orario a 24 ore settimanali sia semplicemente aggiunto ai modelli tradizionali.

Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori risorse eventualmente disponibili.
Il tempo pieno attuale sembrerebbe garantito, anzi, come annunciato, il numero di classi funzionanti con questo modello potrebbe anche crescere. Occorre ricordare però che il Regolamento sul primo ciclo previsto dal Piano Programmatico in fase di approvazione prevede sì il mantenimento dell'attuale numero di classi di tempo pieno, ma si intende ovviamente a livello nazionale, e non è detto che lo sia nei fatti scuola per scuola.

In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali:
a) classi funzionanti con 24 ore;
b) classi funzionanti con 27 ore;
c) classi funzionanti con orario sino a 30 ore, comprensive di attività opzionali facoltative in aggiunta alle 27 ore di cui alla lett. b);
d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore e con due docenti, senza le compresenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

Qui si chiarisce dove è la "novità" che garantisce i tagli imposti dal decreto 112: il nuovo tempo pieno è fatto di 40 ore settimanali e due insegnanti per classe come il vecchio, ma senza le 4 ore settimanali di compresenza in aula dei due insegnanti, necessari per svolgere una serie di attività quali i laboratori e le uscite didattiche.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell'anno scolastico 2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:
a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale … senza compresenze;
b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative … senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze ….

Sembra che non cambi nulla, invece vengono tagliate anche alle classi esistenti le ore di compresenza sia per il "tempo modulo" (30 ore/settimana) che per il tempo pieno. Questa novità, applicata su tutte le classi come prevede la Circolare, comporterebbe un taglio netto del 10% circa degli insegnanti per Istituto sul tempo pieno, un po' meno per gli insegnanti sul tempo normale.

In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo conto dell'eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantito, inoltre, l'attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico.
I numero di classi a 30 e 40 ore settimanali viene garantito, e come potrebbe essere diversamente, ma la natura del tempo scuola cambia, spariscono le compresenze, e il numero di insegnanti attribuito è sensibilmente minore. Questa novità, se applicata fino in fondo, comporterà un cambiamento significativo del funzionamento delle classi, anche quelle esistenti, dalla seconda in su, e non solo delle prime. Infatti, il Regolamento sul primo ciclo in approvazione prevede ad esempio la possibilità di nominare insegnanti di scuola primaria con orario inferiore alla cattedra intera (22 ore), come è già per inglese e sostegno: si possono quindi costruire classi di tempo pieno con un insegnante a 22 ore alla settimane e uno a 18 ore settimanali.

2.2 Costituzione delle classi prime

All'atto dell'iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario … le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).
Sembra una ripetizione, ma il riferimento all'ordine di priorità è un altro modo per sottolineare che la scelta, qualsiasi sia, non è garantita: ciò che conta è l'organico dato dal Ministero agli Istituti. Bisogna però fare attenzione perché l'indicazione dell'ordine di priorità finirebbe per definire comunque una scelta da parte del genitore, anche se il tempo assegnato fosse quello con priorità minore: la scelta del genitore sarebbe comunque soddisfatta! Approfittiamo per ricordare ai membri in C.d.I. e C.d.C. che i moduli in allegato alla Circolare sono esempi e NON siamo obbligati ad adottarli

L'attivazione del tempo pieno … è subordinata alla preliminare, inderogabile condizione dell'esistenza … di un numero di richieste atte a legittimare la formazione della classe.
Si conferma che se non ci sono domande per riempire una classe intera, queste domande non accettabili saranno dirottate su altri tempi scuola.

Con apposito atto di indirizzo, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca individuerà i criteri generali intesi ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola primaria, ai quali le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattico - organizzativa, faranno riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi prime, a partire dall'anno scolastico 2009-2010.
Insomma, ci sono in arrivo altre istruzioni; speriamo in bene.

3. Scuola secondaria di I grado

All'atto della iscrizione alla istituzione scolastica prescelta, i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Il patto di responsabilità, di cui si possono trovare in rete numerosi esempi reali, è previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, ed ogni scuola superiore avrebbe dovuto redigere il testo e farlo sottoscrivere all'atto dell'iscrizione al corrente anno scolastico 2008/2009. Le norme di elaborazione e sottoscrizione del patto devono essere disciplinate dal Regolamento di Istituto.

3.1 Orari di funzionamento

…Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:
a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è subordinata … ad almeno due rientri settimanali….

La novità è che nel tempo normale spariscono definitivamente le ore facoltative ed opzionali: rimane un ora in più rispetto alle 29 curriculari minime, ma è già preassegnata ad italiano. Per il tempo prolungato la novità è che è vincolato alla presenza a almeno due rientri pomeridiani.

All'atto dell'iscrizione, compatibilmente con la disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i genitori possono esprimere la propria preferenza per il tempo scuola ordinario o prolungato.
La scelta delle famiglie non è garantita.

In sede di iscrizione alla prima classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l'intero corso della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico ("inglese potenziato").
Questa novità risale in realtà all'ultima circolare del ministro Moratti, ma non era mai stata applicata.

Le ore riservate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.
Le stesse ore risparmiate dalla seconda lingua possono essere investite, nel caso di studenti stranieri, in ore di italiano, ma sempre se non cosa nulla.

3.2 Formazione delle classi e preferenze delle famiglie

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.
… le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico.


4. Scuola secondaria di II grado

Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali andranno in vigore dall'anno scolastico 2010-2011, sono confermati per l'anno scolastico 2009-2010 i percorsi liceali, dell'istruzione artistica, dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale previsti dagli attuali ordinamenti.
Qui la novità è che non ci sono novità! Fino all'anno prossimo.


L'obbligo di istruzione, in base all'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale … e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale…

Dovrà essere garantito il passaggio dalla scuola secondaria di I grado ai percorsi triennali senza discontinuità e prevenendo il rischio di dispersione e rendendo possibile, ove ricorrano le condizioni, il rientro nei percorsi di istruzione anche dopo il primo o il secondo anno dei percorsi triennali.


L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
Ritorna in auge il diritto/dovere all'istruzione; l'obbligo scolastico fino a 16 anni viene mantenuto, ed è prolungato la sperimentazione con i corsi triennali organizzati dalle regioni

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica …è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità.
Si veda sopra.

…Le domande di iscrizione devono essere rivolte ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado … tuttavia, nella previsione che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili …le famiglie … possono indicare, in subordine, non più di altri due istituti di proprio gradimento.
La scelta della scuola superiore preferita non è garantita, ma si possono indicare altre due scuole come alternativa.

5. Domande di iscrizione in eccedenza

…In previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, in apposita delibera del consiglio di circolo/istituto da rendere pubblica preventivamente mediante affissione all'albo e, ove possibile, con la pubblicazione nel sito web dell'istituzione scolastica.
Questo capitoletto si riferisce a tutte le scuole (infanzia, primaria e secondaria) e ricorda agli Istituti di definire preliminarmente alle iscrizioni il criteri per le graduatorie.


A cura della redazione di Genitori e Scuola
Febbraio 2009